Il nostro statuto

Statuto dell’Unione Astrofili Senesi ODV (Organizzazione Di Volontariato)

Articolo 1
(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Unione Astrofili Senesi ODV”, da ora in avanti denominata “associazione“, con sede legale nel Comune di Sovicille e con durata illimitata.

Articolo 2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Articolo 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Cassiere;
– il Revisore.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, che può pervenire anche per via telematica (posta elettronica, messaggio sms o simili), purché sia possibile verificare l’identità del delegante. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
– approva il bilancio di esercizio;- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Articolo 8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione;
– propone all’Assemblea l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Segretario e dal Cassiere che sono eletti dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
Presidente, Segretario e Cassiere sono scelti tra gli associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica due anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo agli stessi in merito all’attività compiuta.

Articolo 10
(Segretario)

Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea e svolge tutto il lavoro di ordinaria amministrazione inerente alla segreteria.
Il Segretario tiene il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o comunque di impedimento del Presidente, il Segretario lo sostituisce a tutti gli effetti con la formula: “per il Presidente: il Segretario…”.
Il Segretario dura in carica due anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 11
(Cassiere)

Il Cassiere è l’incaricato dell’amministrazione della cassa dell’associazione ed è autorizzato ai pagamenti e alle riscossioni in nome e per conto dell’associazione.
Il Cassiere tiene il libro cassa e tutti i documenti relativi agli interessi di cassa.
Il Cassiere dura in carica due anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 12
(Revisore)

Il Revisore è l’incaricato del controllo dell’operato dei membri del Consiglio Direttivo per le rispettive competenze, al fine della corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea e del presente Statuto.
Il Revisore redige una relazione annuale sullo stato dell’associazione.
Il Revisore dura in carica due anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 13
(Elezioni)

Il Presidente, il Segretario, il Cassiere e il Revisore vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Tutti i soci che abbiano compiuto i diciotto anni di età, e che siano in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di voto.
Ogni socio che abbia compiuto diciotto anni, che sia iscritto da almeno due anni nel libro soci e in regola con il versamento delle quote sociali può essere eletto negli organi sociali.
Entro sessanta giorni prima della scadenza delle cariche sociali deve essere indetta una Assemblea per la nomina della Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale deve essere composta da un minimo di tre soci e comunque un numero dispari.
Le elezioni vengono indette dalla Commissione Elettorale entro trenta giorni dalla sua nomina.
La Commissione provvederà ad avvisare i soci della data e del luogo delle elezioni inviando la scheda elettorale e quanto altro necessario a permettere la votazione per posta.
Ogni elettore potrà esprimere il voto tramite posta oppure direttamente al seggio nel giorno delle elezioni.
Il Presidente, il Segretario, il Cassiere ed il Revisore uscenti rimangono in carica fino alla fine del mandato ed oltre a detta data solo per l’ordinaria amministrazione.
All’elettore è consegnata una scheda elettorale in cui sono elencati tutti i candidati, suddivisi per la carica di Presidente, Segretario, Cassiere e Revisore. Il voto viene espresso mediante l’apposizione di un contrassegno in corrispondenza dei nominativi prescelti. Il massimo numero di preferenze esprimibili dall’elettore è di una per l’elezione del Presidente, una per l’elezione del Segretario, una per il Cassiere e una per il Revisore.
In caso di parità di voti fra due o più candidati decide la sorte.
Coloro che hanno inviato per posta la scheda elettorale non potranno votare al seggio.
Alla chiusura delle votazioni la Commissione procederà allo scrutinio al quale tutti i soci potranno assistere.
Saranno eletti quei candidati presenti nella scheda elettorale che riceveranno la maggioranza relativa dei voti.
Il verbale delle votazioni verrà pubblicato tramite circolare.

Articolo 14
(Cariche minori)

Si definisce carica minore una funzione di supporto all’attività dell’associazione.
Le cariche minori vengono proposte dal Consiglio Direttivo all’Assemblea.
Il socio ricoprente la carica minore viene scelto dall’Assemblea per voto palese e dura in carica un anno.

Articolo 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19
(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 20
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Articolo 21
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 22
(Attività scientifica e divulgativa)

Tutti i soci sono liberi di svolgere attività scientifica e divulgativa secondo le loro preferenze e di utilizzare a tale fine le attrezzature dell’associazione nel rispetto del presente Statuto.
Dell’attività svolta i soci sono invitati a far conoscere i risultati.
Quando vi sia un certo numero di persone interessate a collaborare in un determinato settore delle scienze astronomiche o per lo svolgimento di una determinata attività, possono essere ufficialmente costituiti dall’Assemblea dei gruppi di ricerca o dei gruppi di lavoro sotto la eventuale guida di un responsabile incaricato di dirigere i lavori. Tali gruppi o commissioni possono tenere contatti esterni in nome dell’associazione in base a quanto stabilito dall’Assemblea.
La pubblicazione dei lavori che rechino l’indicazione del gruppo o commissione deve essere autorizzata dall’eventuale responsabile.

Articolo 23
(Bollettino e Circolare)

Il Bollettino dell’Unione Astrofili Senesi ODV e la Circolare informativa costituiscono le pubblicazioni dell’associazione.
La Circolare, a cura del Segretario, serve per la comunicazione ai soci di notizie e resoconti che non sia possibile o conveniente pubblicare sul Bollettino in tempo utile.
Della spedizione del Bollettino e della Circolare è incaricato il Segretario.
I soci che ne faranno richiesta potranno ricevere la Circolare tramite la posta elettronica.

Articolo 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 25
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.